Normative

Normative Regionali

  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Delibera Giunta Provinciale Bolzano 27 gennaio 1997, n. 274. Piano provinciale amianto: adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto – Revoca della deliberazione n. 6449 del 16 dicembre 1996. Bollettino Ufficiale Regione 4 febbraio 1997.
  • Legge regionale 27 aprile 2011, n. 14. Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: Norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto. Art 4. Piano Regionale Amianto
    per la Calabria. 4-5-2011 – Supplemento straordinario n. 2 al BU della Regione Calabria maggio 2011.
  • DGRC n. 44 dell’1 settembre 2000 BURC n. 58 del 5 novembre 2001. Deliberazione n. 64/1 – Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • DGCR n. 497 dell’11 dicembre 1996. Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Proposta della Giunta regionale in data 29 ottobre 1996,
    n. 2580).
  • Legge regionale 3 settembre 1996 n. 39. Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell’impiego del- l’amianto DPGR 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres.
  • Delibera Giunta Regionale Lazio 10 novembre 1998, n. 5892. Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica al fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Pubblicato nel Supplemento Ordinario
    n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 16 del 10 giugno 1999).
  • Legge n. 5 del 6 marzo 2009. Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento (di recepimento della DCR n. 105 del 20 dicembre 1996 che approva il PRA).
  • Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto. (BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003)
  • Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. (BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16
    Dicembre 2003).
  • Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13. Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia. (BURL n. 28 2° suppl. ord. del 17 Luglio 2009).
  • Legge Regionale 5 febbraio 2010 n. 7. Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010. (BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010).
  • Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4. Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia. (BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012).
  • Legge Regionale 18 aprile 2012 n. 7. Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione. (BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012).
  • Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto). (BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012).
  • Deliberazione della GR n. 3496 MA/SAN del 30 dicembre 1997. Approvazione del piano regionale amianto. BUR Marche n. 13 del 6 febbraio 98.
  • D.G.R.M. n. 3372 del 29 dicembre 1999, relativa alla costituzione del Gruppo Regionale Amianto.
  • D.G.R.M. n. 2197 del 06 settembre 1999 (BURM n. 94 del 30/09/1999) ”. Corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per operatori e dirigenti di imprese, dedite ad attività di bonifica, rimozione e smaltimento amianto”.
  • D.G.R.M. n. 2162/2000 – Allegato 5 “Progetto Pilota Censimento delle strutture pubbliche contenenti amianto”.
  • D.G.R.M. n. 2830 del 28 dicembre 2000 (BURM n. 9 del 17/01/2001). ”Approvazione del Piano Operativo per l’anno 2001 del censimento amianto –Imprese ed Edifici”.
  • Deliberazione della GR MA/SAN del 18 settembre 2001, n. 2174. Censimento amianto – imprese ed edifici – integrazione del “Piano operativo per l’anno 2001”, approvato con DGR Marche 28.12.2000, n. 2830.
  • D.G.R.M. n. 3170 del 28 dicembre 2001 (BURM n. 11 del 21/01/2002). ” Modifiche della D.G.R.M. 18/09/2001, n. 2174 – Censimento amianto – Imprese ed Edifici”.
  • D.G.R.M. n.147/2001, n. 984/2001, n.2804/2001: modifiche ed integrazioni Gruppo Regionale Amianto.
  • Documento unico di programmazione Regione Marche 2000 – 2006 OB 2 Asse 1 Misura 1.1 Submisura 3. (Allegato “a” alla deliberazione n. 79 del 22/01/2002) “Aiuti per la riconversione ecologica delle PMI industriali ed artigiane, per il miglioramento
    delle condizioni di sicurezza e di salute nell’ambiente di lavoro e per il risparmio energetico ” (compresa bonifica di strutture contenenti amianto).
  • Interventi urgenti per la bonifica dell’amianto.
  • Deliberazione della Giunta Regionale del 5 febbraio 2001, n. 51-2180. Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art.10 della Legge
    27.3.1992 n. 257).
  • Legge regionale n. 30 del 14 ottobre 2008. Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. (B.U.16 Ottobre 2008, n. 42).
  • D.G.R. 28 Dicembre 2012, n. 15-5138. Approvazione dei criteri generali per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto e per i necessari interventi edilizi di ripristino su edifici scolastici di proprietà
    di ente pubblico ed eventuale contenimento energetico delle coperture degli stessi. L.R. n. 30 del 14 ottobre 2008, L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 e L.R. n. 13 del 28 maggio 2007. (B.U. 31 gennaio 2013, n. 5).
  • Piano Regionale Amianto Puglia. Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Integrazione componenti della Commissione DD.GG.RR. n. 2221 del 19 ottobre 2010 e n. 3014 del 28 dicembre 2010. Bollettino Ufficiale della Regione
    Puglia – n. 70 del 16 maggio 2012.
  • Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22. Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Bollettino Ufficiale della
    Regione Sardegna n. 39 del 29 dicembre 2005.
  • Deliberazione G.R. n. 25/28 del 3 luglio 2007. Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 – “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
    dai pericoli derivanti dall’amianto”.
  • Deliberazione G.R. 4 giugno 2008 n. 32/5. Direttive Regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Deliberazione G.R. n. 30/17 del 30 giugno 2009. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Programma
    di interventi – annualità 2009.
  • Deliberazione G.R. n. 47/48 del 30 dicembre 2010. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”.
    Programma degli interventi. Annualità 2010.
  • Deliberazione G.R. n. 49/21 del 7 dicembre 2011. L.R. n. 22/2005 “Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. Programma
    degli interventi annualità 2011.
  • DP del 27 dicembre 1995. Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana del 2 marzo 96 – Parte I, n. 10).
  • Delibera Consiglio Regionale della Toscana n. 102 dell’ 8 aprile 1997. Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Circolare Regione Toscana 18 ottobre 2006 relativa ad indicazioni per l’iscrizione delle ditte che trattano amianto all’albo imprese di smaltimento rifiuti.
  • Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 1998, n. 12801. Approvazione del Piano provinciale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 7485 del 22 ottobre 1996. Piano regionale per l’amianto di cui alla DGR n. 9426/1995; direttive sullo smaltimento dei rifiuti e materiali contenenti amianto.
  • DDR n. 61 del 6 novembre 2009 . Approvazione progetto “Mappatura delle zone e dei siti della Regione Veneto ove siano presenti amianto e materiali contenenti amianto” (DGR 3887/2008).
  • DDR 68 del 2 dicembre 2009 – DGR 4186/2008 “Art. 21 della L. R. 25 febbraio 2005, n. 9. Sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti ad amianto. Impegno di spesa 2008”. Liquidazione su cap 100610.
  • DGR n.3824 del 9 dicembre 2009 – Art. 21 L.R. 9/05. sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti al amianto”. Impegno di spesa 2009.
  • DGR 30 dicembre 2010 n° 3599. Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR 3139/2010). Progetto di sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex esposti ad amianto e cancerogeni professionali. Impegno di spesa per l’attività 2011.
  • DGR 15 marzo 2011 n. 265. Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.

Normative Nazionali

  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Decreto Ministeriale Sanità 21 gennaio 1987. Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi.
  • D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215. Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica ( amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
    ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  • Circolare Ministeriale Sanità n. 33 dell’8 febbraio 1992. Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro.
  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992).
  • Circolare del Ministero per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato n. 124976 del 17 febbraio 1993. Modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano
    amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.
  • Legge 4 agosto 1993, n. 271. Disposizioni urgenti per i lavoratori settore amianto.
  • D.P.R. 13 aprile 1994, n.336. Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.
  • D.P.R. 8 agosto 1994. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione , di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa
    dai pericoli derivanti dall’amianto.
  • Decreto Ministeriale 06 settembre 1994. Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • D. Lgs. 17 marzo 1995, n.114. Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
  • Circolare Ministeriale Sanità 12 marzo 1995, n. 7. Circolare esplicativa del D.M. 06.09.94.
  • Decreto Ministeriale 28 marzo 1995, n. 202. Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27.03.92
    n. 257, concernente norme relative alla dismissione dell’amianto.
  • Decreto Ministeriale 26 ottobre 1995. Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
  • Decreto Ministero Sanità 14 maggio 1996. Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi . quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lett. f, della L257/92, recante: Norme relative alla
    cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52. Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
  • Decreto Ministero Industria 12 febbraio 1997. Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.
  • Decreto Ministeriale Sanità del 28 aprile 1997. Attuazione dell’art. 37, commi 1 e 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
  • D.M. del 7 luglio 1997 (idoneità laboratori di analisi – amianto).
  • Decreto Ministeriale 26 marzo 1998. Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto che hanno ottenuto l’omologazione.
  • D.M. del 20 agosto 1999. (ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica – amianto).
  • Decreto Ministeriale Ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997,
    n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Delibera CN/ALBO del 1° febbraio 2000. Criteri per l’iscrizione all’albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Legge 23 marzo 2001, n. 93. Disposizioni in campo ambientale – Art. 20. “Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”.
  • D.M. del 25 luglio 2001 (rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5,
    comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).
  • Legge 31 luglio 2002, n. 179. Disposizioni in materia ambientale – art. 14 “Disposizioni in materia di siti inquinati”.
  • D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308. Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D. Lgs. n. 277 del 1991.
  • D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  • Decreto Ministeriale Ambiente 12 marzo 2003. Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
  • D.M. del 18 marzo 2003, n. 101 (regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).
  • Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n. 326 del 24 novembre 2003. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (benefici previdenziali).
  • D.M. del 5 febbraio 2004 (modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto).
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 01/CN/ALBO del 30 marzo 2004. Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Deliberazione n. 02/CN/ALBO del 30 marzo 2004. Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
  • Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Circolare n. 2700/ALBO/PRES del 21 aprile 2004. Applicazione del D. M. 5 febbraio 2004 relativo alle modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate
    a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
  • D.M. 29 luglio 2004, n. 248 (regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto).
  • INPS – Circolare n. 119 del 2 agosto 2004. Benefici previdenziali previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto in favore di iscritti al soppresso INPDAI.
  • Decreto Ministeriale Lavoro del 27 ottobre 2004. Attuazione dell’art. 47 del decreto legge 30 settembre 203, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
  • Decreto Ministeriale Salute del 14 dicembre 2004. Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.
  • INAIL – Circolare n. 90 del 29 dicembre 2004. Nuova disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
  • D.L. 30 giugno 2005, n. 115. (proroga del termine di accettabilità dei rifiuti in discarica)
  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203. (proroga del termine per il conferimento dei rifiuti in discarica ex D.lgs 36/2003)
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale, modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4). (G.U. n. 88 del 14/04/2006 – S.O. n. 96).
  • Decreto Ministeriale Ambiente del 2 maggio 2006. Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’art. 1, comma 1 lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della
    Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
  • Albo Nazionale gestori ambientali – Deliberazione n. 002/CN/ALBO del 10 luglio 2006. Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria 9 – bonifica dei siti, e nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto.
  • D.L. n. 257 del 25 luglio 2006. Attuazione della direttiva CE per la protezione dei lavoratori dai rischi amianto. Prime indicazioni operative.
  • Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Provincie Autonome di Prevenzione nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni urgenti del 19 ottobre 2006 – D. Lgs. del 25 luglio 2006, n. 257. Prime indicazioni operative inerenti il D. Lgs. 257/2006
    “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”.
  • Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008. Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori
    occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
  • Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (aggiornato a Maggio 2013). Attuazione dell’art 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – con particolare riferimento al Capo III
    “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” articoli da 246 al 265.
  • Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
  • Piano Nazionale Amianto 2013. Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali.
  • Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016. Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
    servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
  • Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 Settembre 2016. Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

Normative Europee

  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Legge n. 11 del 4 agosto 2009. Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. BURA n. 44 del 26 agosto 2009.
  • Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni
    in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
  • Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
  • Direttiva della Commissione del 3 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/Cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
    relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
  • Direttiva della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
    degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
  • Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione CEE/CE.
  • Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE emanato/a da Commissione.
  • Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
  • Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006. Relativo alle spedizioni di rifiuti.
  • Regolamento della Commissione del 6 luglio 2007. Relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione
    dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
  • Direttiva della Commissione, del 22 giugno 2016. Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
    chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo).
  • La voce 6 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle fibre d’amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.
  • Gli Stati membri potevano concedere una deroga per l’immissione sul mercato e l’uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti. La deroga poteva essere applicata anche all’immissione sul
    mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all’uso di fibre di crisotilo per tali scopi.
  • Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato (2) nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.
  • Il 18 gennaio 2013, conformemente all’obbligo di cui al punto 1 della voce 6, la Commissione europea ha chiesto all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche («l’Agenzia») di preparare un fascicolo conforme all’allegato XV a norma dell’articolo
    69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l’immissione sul mercato e l’uso di diaframmi contenenti crisotilo. Il 17 gennaio 2014 l’Agenzia ha messo a punto il fascicolo conforme all’allegato XV, nel quale ha proposto di modificare
    le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato e per l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro
    manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un’applicazione migliori.
  • Il fascicolo è stato successivamente oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all’esame del Comitato per la Valutazione dei Rischi (nel seguito “RAC”. Risk Assessment Committee) e del Comitato per l’Analisi Socioeconomica (nel seguito
    “SEAC”. Socio Economic Analysis Committee).
  • Il 26 novembre 2014 il RAC ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell’altro l’esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante
    misure di gestione dei rischi che risultano efficaci nel controllo di potenziali rischi derivanti dall’uso del crisotilo. Il RAC ha altresì concluso che il crisotilo non viene disperso nell’ambiente e che pertanto i vantaggi per la salute
    e l’ambiente derivanti da un’immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili. Sulla base di considerazioni specifiche relative ai processi e alla tecnologia di uno degli impianti non erano inoltre disponibili alternative adeguate.
  • Al fine di promuovere l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’UE e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il RAC ha concordato con la proposta di modifica che figura nel fascicolo conforme all’allegato
    XV. Nel parere ha inoltre concluso che occorre un intervento a livello dell’Unione.
  • Il 9 marzo 2015 il SEAC ha adottato un parere, nel quale constata che in uno stabilimento l’eliminazione delle celle contenenti amianto è prevista entro il 2025 e che nell’altro il gestore afferma che i test in corso relativi al livello di produzione
    con diaframmi senza crisotilo nell’attuale impianto comporteranno la completa sostituzione entro il 2025. Il SEAC ha inoltre concluso che la chiusura immediata del primo impianto comporterebbe costi in termini di perdita di valore aggiunto
    e di posti di lavoro e ha preso atto dell’impegno del gestore del secondo impianto di cessare tutte le importazioni di crisotilo entro la fine del 2017. Dato l’obiettivo generale di eliminare gradualmente l’uso del crisotilo nell’UE e al fine
    di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell’attuale deroga, il SEAC ha raccomandato che la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l’immissione sul mercato di diaframmi e fibre dovrebbe essere limitata alla fine del 2017
    e ha concluso che la proposta di modifica dell’attuale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione.
  • La decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione (3), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle emissioni industriali
    (direttiva IED), stabilisce che l’uso di diaframmi contenenti amianto non va considerato BAT e pertanto le condizioni di autorizzazione degli impianti di produzione di cloro-alcali in funzione nell’Unione devono essere aggiornate entro il
    12 dicembre 2017, in modo che tali impianti non utilizzino più diaframmi contenenti amianto a decorrere da tale data. A differenza delle celle a mercurio che non sono considerate BAT in nessun caso, gli Stati membri possono tuttavia stabilire
    che, in circostanze specifiche ed eccezionali, possono essere utilizzati diaframmi contenenti amianto in un particolare impianto per un periodo di tempo più lungo ben definito e in condizioni coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva
    IED, purché le condizioni e la durata dell’uso in questione siano specificati in modo giuridicamente vincolante.
  • Dopo l’adozione del parere del SEAC, il gestore dell’impianto nel quale è prevista la sostituzione completa entro il 2025, ha stipulato un accordo vincolante con le autorità dello Stato membro interessato al fine di garantire la graduale sostituzione
    dei diaframmi contenenti crisotilo con un materiale alternativo privo di amianto dal 2014 in poi e la completa sostituzione entro il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno che la durata della deroga concessa dagli Stati membri per autorizzare
    l’uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione sia limitata, al più tardi, al 30 giugno 2025.
  • Il gestore inoltre, nell’ambito dell’accordo vincolante ha accettato di cessare l’importazione di fibre di crisotilo e dei diaframmi contenenti crisotilo entro la fine del 2017, tuttavia in seguito ha confermato che le importazioni sono già
    cessate poiché ha acquisito quantitativi sufficienti di fibre di crisotilo per gestire la transizione verso un materiale alternativo. E’ pertanto opportuno revocare la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l’immissione sul mercato
    di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione.
  • Alla Commissione dovrebbe essere trasmessa una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi presenti negli impianti che beneficiano di deroghe. La legislazione dell’Unione relativa alla tutela della salute e della
    sicurezza dei lavoratori dispone già che i datori di lavoro debbano ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alle fibre di crisotilo e in ogni caso a un livello inferiore al limite stabilito. Gli Stati membri possono fissare valori limite
    più rigorosi per i tenori di tali fibre nell’aria e possono esigere una misurazione o un monitoraggio regolare. I risultati di tale misurazione o monitoraggio dovrebbero essere inclusi nella relazione.
  • Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
  • È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
  • Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
  • La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
  • Tuttavia, se l’uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale
    data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all’uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione
    stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
  • Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo
    utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.
  • Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell’aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.